Art. 604.
Art. 604.
penultimo capoverso dell'articolo 604, ordinate le debite iscrizioni, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte d'appello, nel
sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento quando sono stati revocati; 9° dei provvedimenti indicati nei numeri 2°, 3° e 4° dell'articolo 604; 10