Art. 550.
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 è commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto
, 550, dalla prima parte dell'articolo 552 e dall'articolo 553 è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata.
Art. 550.