Art. 531.
La pena è raddoppiata nei casi preveduti dai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 531.
Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è
La pena è raddoppiata nei casi preveduti dai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 531, ovvero se il fatto è commesso in danno di due o più persone, anche
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli
Art. 531.