Art. 478.
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue
Art. 478.
Fuori dei casi preveduti dagli articoli 478 e 479, il giudice pronuncia sentenza di condanna, infliggendo le pene e, se occorre, applicando le misure