Art. 436.
Art. 436.
Se il giudice ritiene assolutamente necessario attendere il giudizio sulla falsità, o se, per alcuna delle cause prevedute dall'articolo 436, il
colpevole, facendone menzione nello stesso verbale. E' applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 436.
Salvo quanto è disposto negli articoli 435 e 436, e qualora non sia applicabile la disposizione dell'articolo 445, il pubblico ministero ovvero il
dirò: 13 meno 7, 6, scrivo 6. 8 meno 5, 3, scrivo 3. 6 meno 2, 4, scrivo 4. Il resto è 436. In pratica si eseguisce l'operazione dicendo: 3 meno 7, non
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