Art. 416.
Art. 416.
I periti, citati a norma dell'articolo 416, sono sentiti rispettivamente dopo la lettura predetta. Essi devono limitarsi a rispondere alle domande
verificata la decadenza. Gli atti preveduti dagli articoli 415, 416 e 417 rimangono validi rispetto al nuovo dibattimento, se le parti non li rinnovano.
sottomultipli 411 Unità di misura per le lunghezze 413 Unità di misura per le capacità 415 Unità di misura per i pesi 416 Unità di misura per i valori
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