Art. 274.
Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 281, 282, 287 e 288 non si può procedere senza
Art. 274.
Sono poste a carico del condannato anche le spese per il suo mantenimento durante la custodia preventiva, a' termini dell'articolo 274.
Nondimeno, nel caso di condanna, dall'ammontare della cauzione sono detratte le somme dovute dal condannato a' termini degli articoli 274 e 627 di