Art. 264.
Art. 264.
L'uno e l'altro ordine sono dati con le forme stabilite nell'articolo 264, sostituito al giudice il procuratore del Re o il procuratore generale, e
per essere interrogato, con invito a provvedere alla propria difesa, osservato il termine stabilito nell'ultimo capoverso dell'articolo 264; 4° la