Art. 256.
Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258; 3° è còlto in possesso ingiustificato di documenti o di
Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi
Art. 256.