Art. 238.
Art. 238.
La liberazione è altresì ordinata se l'arresto è avvenuto, fuori dei casi preveduti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato
dell'Autorità giudiziaria ovvero in conseguenza di uno degli atti menzionati negli articoli 235, 236 e 238.
236, e negli altri casi vi procedono per ordine o mandato dell'Autorità competente, salvo quanto è disposto nell'articolo 238.
: 1848- 1849. - La campagna del 1848 230 La campagna del 1849. - Abdicazione e morte di Carlo Alberto 236 Le dieci giornate di Brescia 238 La difesa di
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