Art. 206.
Art. 206.
Nello stesso modo il giudice provvede quanto alla provvisoria esecuzione delle misure di sicurezza, nei casi consentiti dall'articolo 206 del codice
Se l'impugnazione è inammissibile o se ne è fatta rinuncia a norma dell'articolo 206, ne cessano gli effetti in relazione a tutte le persone indicate
nell'ultimo capoverso dell'articolo 206. Per la validità di tale dichiarazione, quando si tratta di minorenni o di altri incapaci, è necessario il concorso
203 L'Ascensione 206
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