Art. 199.
Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e
Art. 199.
le disposizioni dell'articolo 199.
pronunciate in contraddittorio, salvo quanto è disposto nel secondo capoverso dell'articolo 199 e nell'articolo 210.
, centodue, centotrè .... centonove, centodieci, centoundici, ....., centonovantanove; e si indicano scrivendo: 101. 102, 103. . , 109, 110, 111,....199. Essi
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