Art. 131.
Art. 131.
dieci giorni al più il termine massimo scaduto, il dibattimento, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 131, è rinviato.
nell'articolo 131, è fatta d'ufficio secondo i casi dal giudice istruttore, dal pubblico ministero, dal presidente o dal pretore ed è comunicata
gregge 124 Paolo Francesco 125 Lico 126 Sta zitto, Lico 127 Lico e Martino 128 È forse un sogno? 131 LA CONCILIAZIONE 132 La Città del Vaticano 132
Pagina 417