Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero
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Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la
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Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda
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Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa
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falso e manifesta il vero prima che l'istruzione sia chiusa con sentenza di non doversi procedere, ovvero prima che il dibattimento sia chiuso, o sia
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L'impossibilità d'identificare l'imputato col suo vero nome e cognome e con le altre generalità non ritarda né sospende l'istruzione, il giudizio e
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Se il testimonio, il perito o l'interprete ritratta il falso e manifesta il vero, prima che il dibattimento sia chiuso o sia rinviato a cagione della
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Nondimeno la nullità è sanata quando in conseguenza di un mandato nullo è arrestato il vero imputato nei casi in cui è prescritto o autorizzato il
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Se il testimonio, prima che l'istruzione sia chiusa, ritratta il falso e manifesta il vero nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio
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Le false generalità attribuite al vero imputato, per fatto di costui o di altri, anche se appartengono ad una diversa persona e l'imputato stesso è
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Se il testimonio rifiuta di deporre senza legittimo motivo o se vi è fondato motivo di ritenere che egli abbia affermato il falso o negato il vero
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