(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
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(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)
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Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza
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Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.
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(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali)
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(Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati)
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Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà
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Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni
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Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o
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segni appostivi per indicare l'uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione fino a sei mesi o
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, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi
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Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali
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Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.
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I rilievi di impronte o di altri segni utili per l'identificazione delle persone sono inviati d'urgenza, quando ne è il caso, al competente ufficio
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