Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal
diritto
all'asta pubblica, da eseguirsi senz'altro a cura del cancelliere; ma, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte, ne
diritto