(Facoltà dei consulenti tecnici)
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Dei periti e dei consulenti tecnici.
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(Facoltà delle parti di nominare consulenti tecnici)
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(Licenziamento di testimoni, periti e consulenti tecnici)
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(Facoltà dei difensori in ordine alle osservazioni dei consulenti tecnici)
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(Sequestro presso i difensori e i consulenti tecnici)
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(Domande alle parti private, ai testimoni, periti e consulenti tecnici)
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Non si procede all'esame di testimoni e non intervengono periti o consulenti tecnici.
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(Relazioni, pareri e chiarimenti di periti e consulenti tecnici. Giuramento dei periti e degli interpreti)
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Se le parti che intendono valersi della detta facoltà sono più, esse non possono essere assistite da più di due consulenti tecnici complessivamente
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I periti e i consulenti tecnici, intervenuti a norma dell'articolo 417, devono limitarsi al riassunto delle loro conclusioni e all'esposizione delle
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le spese per le citazioni dei consulenti tecnici, da esse richieste.
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rispettivi consulenti tecnici. Tale facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, almeno cinque giorni prima del dibattimento.
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Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere al sequestro delle carte o dei documenti che hanno ricevuto in consegna per
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consulenti tecnici, assistere all'esame degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informato di ciò che si fa nella sala di udienza.
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domande all'imputato, alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, al responsabile civile, alla parte civile, ai testimoni, ai periti e ai consulenti
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Se nell'istruzione sono intervenuti periti o consulenti tecnici, il presidente o il pretore fa dare lettura delle loro relazioni od osservazioni
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ricognizioni, ai periti, agli interpreti, ai consulenti tecnici, ai testimoni, ai confronti e ai mezzi di prova in generale si osservano anche nel giudizio
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parti private, ma in nessun caso è ammessa la citazione dei consulenti tecnici.
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hanno dovere o diritto d'intervenire. I testimoni, gli interpreti e, nei casi preveduti dalla legge, i periti e i consulenti tecnici sono ammessi secondo
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riguardo alla qualità della persona e alla natura dei fatti. Tale permesso deve essere dato in ogni caso ai periti e ai consulenti tecnici che ne
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I consulenti tecnici hanno facoltà di esaminare e di aver copia a spese della parte dei pareri e delle relazioni peritali. Possono altresì chiedere
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responsabile civile, le deposizioni dei testimoni, le conclusioni orali dei periti e dei consulenti tecnici, le relative conferme, variazioni o aggiunte e ogni
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testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici, sulla mancata comparizione dei testimoni, periti o interpreti, sulla presentazione o richiesta di
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procuratori, i consulenti tecnici ed i notari; 3° i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro esercente una professione sanitaria, salvi i
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altre prove nuove; può sentire altresì i periti e i consulenti tecnici, nei limiti in cui sono ammessi nel giudizio di primo grado, e nei casi di
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cognomi dei rappresentanti e dei difensori; 4° le generalità dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e la menzione della
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