(Richieste e conclusioni del pubblico ministero)
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(Conclusioni delle parti relative ai provvedimenti del giudice)
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(Conclusioni obbligatorie del pubblico ministero; mandati d'arresto del giudice istruttore)
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Il pubblico ministero deve proporre richieste motivate e conclusioni specifiche, e non può rimettersi alla decisione del giudice.
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Nel dibattimento il pubblico ministero propone oralmente le sue conclusioni e nello stesso modo può proporle nei procedimenti in camera di consiglio
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I periti e i consulenti tecnici, intervenuti a norma dell'articolo 417, devono limitarsi al riassunto delle loro conclusioni e all'esposizione delle
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Nel dibattimento le sentenze e le ordinanze sono precedute dalle conclusioni orali del pubblico ministero e delle parti private, a pena di nullità
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siano state nel procedimento le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Possono altresì proporre impugnazione nonostante l'impugnazione
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dall'udienza senza aver presentato nel momento prescritto le sue conclusioni, la costituzione di parte civile si considera revocata, salva quando ne è il
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Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e può svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia chiesto il
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dibattimento è sospeso, il perito e il consulente tecnico devono presentare le loro conclusioni e osservazioni per iscritto e non sono ammessi nel
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relativi articoli di legge; 3° le conclusioni.
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osservazioni sulle conclusioni del perito, con divieto assoluto di ogni discussione tra il perito e il consulente tecnico. Non sono ammesse le
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responsabile civile, le deposizioni dei testimoni, le conclusioni orali dei periti e dei consulenti tecnici, le relative conferme, variazioni o aggiunte e ogni
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In ogni caso si provvede in camera di consiglio, previe conclusioni scritte del pubblico ministero. La parte interessata può presentare memorie e
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dell'ordinanza o della sentenza anche senza le conclusioni del pubblico ministero o del difensore al quale è stata tolta la facoltà predetta.
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domanda è proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il tribunale o la corte.
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prestazione del giuramento dei testimoni, periti e interpreti; 5° le istanze e le conclusioni del pubblico ministero e delle parti private; 6° le altre
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