Art. 585.
diritto
Se il colpevole ha agito a fine di cagionare il contagio, si applicano le disposizioni degli articoli 583, 584 e 585.
diritto
Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, il
diritto
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono: 1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'articolo 585; 2° le bombe
diritto
Art. 585.
diritto