Art. 506.
diritto
Art. 506.
diritto
legge una pena maggiore di quella fissata nel decreto, negare i benefici indicati nel primo capoverso dell'articolo 506 e applicare le misure di
diritto
l'esecuzione del decreto, pone a carico del condannato le spese ulteriori e può revocare i beneficî indicati nel primo capoverso dell'articolo 506. Contro
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