Art. 415.
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Art. 415.
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primo capoverso dell'articolo 357, negli articoli 363 e 364, nell'ultimo capoverso dell'articolo 391, nel terzo capoverso dell'articolo 415
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Nel termine indicato nella prima parte dell'articolo 415 il pubblico ministero e le parti private possono chiedere che il presidente o il pretore
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verificata la decadenza. Gli atti preveduti dagli articoli 415, 416 e 417 rimangono validi rispetto al nuovo dibattimento, se le parti non li rinnovano.
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