Art. 357.
diritto
Art. 357.
diritto
Nelle circostanze prevedute dal primo capoverso dell'articolo 357, il presidente o il pretore può esaminare un testimonio anche prima dell'apertura
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primo capoverso dell'articolo 357, negli articoli 363 e 364, nell'ultimo capoverso dell'articolo 391, nel terzo capoverso dell'articolo 415
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