Art. 267.
diritto
Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 281, 282, 287 e 288 non si può procedere senza
diritto
Art. 267.
diritto
identificarlo e l'indicazione della sentenza di condanna e della pena. Per l'esecuzione dell'ordine si osservano le disposizioni dell'articolo 267.
diritto