Art. 222.
diritto
dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222, ovvero cinque anni in ogni altro caso.
diritto
dell'articolo 222; 2° dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso.
diritto
Art. 222.
diritto
Le cose sequestrate a norma degli articoli 222, 336, 337 e seguenti sono mantenute sotto sequestro fino a che sia necessario per il procedimento.
diritto