Art. 205.
diritto
Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e
diritto
Art. 205.
diritto
Quando una misura di sicurezza può essere applicata successivamente ad una sentenza di condanna a norma del capoverso dell'articolo 205 del codice
diritto