Art. 196.
diritto
Art. 196.
diritto
Nei casi preveduti dagli articoli 196 e 197 del codice penale il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato
diritto
l'ammenda, quando non ricorrono le condizioni stabilite negli articoli 196 e 197 del codice penale.
diritto
La persona civilmente obbligata per l'ammenda, ai termini degli articoli 196 e 197 del codice penale, è citata nell'istruzione o nel giudizio in
diritto
confisca o la restituzione delle cose sequestrate. Nei casi preveduti dagli articoli 196 e 197 del codice penale dichiara altresì la responsabilità
diritto