Art. 151.
diritto
Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151.
diritto
Art. 151.
diritto
La decisione è pronunciata con sentenza, e si osservano le disposizioni dell'articolo 151.
diritto
secondo capoverso dell'articolo 151.
diritto
Le sentenze di rinvio a giudizio sono trasmesse, entro due giorni da quello in cui vennero depositate ai termini dell'articolo 151, alla cancelleria
diritto
notificazione preveduta dal secondo capoverso dell'articolo 151. Nello stesso termine il difensore può esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti
diritto