Art. 146.
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Art. 146.
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Al pubblico ministero appartengono nell'esercizio delle sue funzioni gli stessi poteri che appartengono al giudice a norma dell'articolo 146.
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Nei casi preveduti dai numeri 1° e 2° dell'articolo 146 del codice penale il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione dà i
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accertata la esistenza delle condizioni prevedute dai numeri 1° e 2° dell'articolo 146 del codice penale, provvede per la liberazione. Se è già stata
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