Art. 144.
diritto
Art. 144.
diritto
Si applica, quando ne sia il caso, la disposizione dell'articolo 144.
diritto
giudice provvede a norma dell'articolo 144.
diritto
Le funzioni indicate nell'articolo 144 del codice penale sono esercitate, presso ciascun tribunale e negli altri luoghi designati con decreto del
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