raffermate da costumi etico-giuridici, e con sedi per ciascheduna ben definite, il tutto rassodato da tradizioni comuni.
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Legge delle proporzioni definite. — Per le singole imprese nei loro elementi o fattori compostativi vale la legge delle proporzioni definite,che
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obbedendo alla legge delle proporzioni definite quantitative,per la quale (a pari qualità dei suoi fattori) essa adotti quelle proporzioni di quantità che
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quelle del vapore. La legge è del pari manifesta nella agricoltura, ove talune derrate o piante richiedono ben definite qualità di terreno (natura), di
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3. Vi si aggiunge la legge delle definite proporzioni reciproche od armoniche.È una risultante di queste due leggi, in combinazione con quella di
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Fattori giuridici. – Ciò perché colla sede fissa territoriale assumono forme definite e applicazioni progressive così l'appropriazione del suolo come
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3. Ma entro certi limiti.Vi ha un massimo relativo di utilità,al di là del quale l'utile degrada e cessa (legge delle proporzioni definite), variando
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interviene ad assicurare la legge delle proporzioni definite,che come vedemmo operare nell'interno di ogni impresa, così vale anche nell'insieme delle imprese
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quantitative definite; più in là l'utile degrada e l'incremento si arresta. Le statistiche riportano come in Italia dal 1882-93 il grande incremento
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