«Art. 7. È approvata la spesa di lire 46,824,000 per le strade provinciali comprese nella prima e seconda serie, di cui all'articolo 2.
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«Art. 5. La costruzione e la spesa delle strade provinciali comprese nella terza serie è per le Provincie obbligatoria, ed è obbligatorio il relativo
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«Art. 6. Le disposizioni contenute negli articoli 5, 8, 9, 10, 12 e 14 della legge 27 giugno 1869, n° 5147, sono applicabili alle strade di cui
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«Art. 4. Entro sei mesi, dalla pubblicazione della presente legge, i Consigli provinciali delibereranno sull'andamento generale delle strade di prima
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«Art. 7. È approvata intanto per la costruzione delle strade contemplate nell'articolo 2 la spesa di 2 milioni da inscriversi nel bilancio dell'anno
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«Art. 8. La spesa così autorizzata col precedente articolo 7 di lire 47,420,000 si ripartirà sui bilanci dei lavori pubblici in apposito capitolo
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«Art. 9. I tronchi delle strade indicate all'articolo 2, i quali al 1° gennaio 1876 si trovassero ultimati, saranno consegnati alle provincia per
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«Art. 5. La costruzione e la spesa delle strade provinciali comprese nella terza serie è per le provincie obbligatoria, ed è obbligatorio il relativo
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«Art. 10. Cesserà il sussidio accordato colla legge del 30 agosto 1868 a quelle strade comunali obbligatorie comprese nell'articolo 2, che passano
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«Art. 8. La spesa così autorizzata col precedente articolo 7 di lire 47,420,000 si ripartirà sui bilanci dei lavori pubblici in apposito capitolo
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«Art. 11, Le opere occorrenti alla costruzione e sistemazione delle strade indicate all'articolo 2 della presente legge sono dichiarate di pubblica
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«Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla qui annessa Dichiarazione stipulata tra l'Italia, il Belgio, la
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«Art. 2. È data facoltà al Governo del Re di sospendere temporaneamente l'applicazione dell'articolo 6 della legge 24 agosto 1862, n° 788, nella
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