«Art. 1. Le carceri giudiziarie saranno ridotte o costruite secondo il sistema cellulare: i detenuti vi saranno segregati gli uni dagli altri, ed
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Derogheremo noi, con disposizioni concernenti il sistema cellulare, a quei benefizi che in generale i regolamenti accordano al carcerato, allorchè è
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Io credo che, sebbene qui si parli di sistema cellulare, esso debba intendersi come è stato inteso in Toscana; vale a dire, che quando sono cessati i
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cellulare.»
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, perchè dall'obbligo d'aver o di non aver luoghi di passeggio nelle carceri a sistema cellulare risulta una grandissima differenza nella compilazione
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