Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare
in vigore della presente legge.
di entrata in vigore della presente legge.
Il primo concorso a referendario previsto dall'articolo 14 dovrà essere bandito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
vigore.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituito con legge un ruolo organico del personale di segreteria dei tribunali
Ai fini fiscali si applicano nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni già in vigore per i giudizi dinanzi alla giunta
Con regolamenti da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di
All'atto della entrata in vigore della presente legge sono indetti tre concorsi per soli titoli a 18 posti di consiglieri, 27 posti di primi
Il Presidente, sentita la Giunta, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può, se il Governo lo consente, essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei
dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.
giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione.
La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge
Commissario del Governo, i termini ordinari per la promulgazione e per l'entrata in vigore della legge possono essere abbreviati.
I regolamenti regionali sono pubblicati nei cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla
Le leggi regionali sono pubblicate entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
La legge regionale prevede termini più brevi per l'entrata in vigore delle sue disposizioni, qualora il Consiglio regionale ne abbia dichiarato
La legge regionale promulgata viene pubblicata dal Bollettino Ufficiale della Regione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione
Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi regionali
giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione.
del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.
I. - Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio approva il proprio Regolamento interno a norma dell'articolo 18.
VII. - Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del suo testo integrale e della legge di approvazione
Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il
Nel caso in cui il Consiglio ne abbia dichiarato l'urgenza, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono soggette ai termini suindicati.
giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione.
La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla
Entrano in vigore in ogni caso nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
Nessuna iniziativa per la revisione dello Statuto può essere ammessa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o
Le leggi regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, salvo i
Sino all'entrata in vigore della legge regionale, lo organo centrale, di cui al primo comma del presente articolo, esercita il controllo sugli atti
La deliberazione di abrograzione totale del presente Statuto non ha effetto che dall'entrata in vigore della deliberazione di adozione del nuovo
Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione e del testo integrale di esso
La legge dichiarata urgente dal Consiglio, può, se il Governo della Repubblica lo consente, essere promulgata ed entrare in vigore senza l'osservanza
La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge
dalla entrata in vigore della legge di approvazione.
Nessuna iniziativa per la revisione e l'abrogazione dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello
La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge
Sino all'entrata in vigore della legge regionale, l'organo centrale, di cui al primo comma del presente articolo, esercita il controllo sugli atti di
Commissario del Governo, i termini ordinari per la promulgazione e per l'entrata in vigore della legge possono essere abbreviati.
Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione e del testo integrale dello
precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.