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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Legge 22 luglio 1971, n. 480.
Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Articolo unico
E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Abruzzo nel testo allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 luglio 1971
Saragat
Colombo
Visto, il Guardasigilli: Colombo
Allegato
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Regione Abruzzo
L'Abruzzo è Regione autonoma nell'unità politica della Repubblica italiana ed esercita i propri poteri e funzioni secondo i princìpi e nei limiti della Costituzione, nata dai valori della Resistenza, e secondo il presente Statuto.
La Regione rappresenta unitariamente le istanze politiche e sociali della popolazione; realizza la gestione democratica del potere al fine di rendere effettive le libertà e l'eguaglianza; opera per l'affermazione dei diritti costituzionali dei cittadini; organizza la loro partecipazione al processo di rinnovamento delle strutture dello Stato e di sviluppo democratico dell'Abruzzo; promuove la più ampia affermazione delle autonomie locali, concorrendo al consolidamento della fiducia popolare nelle istituzioni e nel metodo della democrazia.
Art. 2.
Territorio, gonfalone, stemma
La Regione è costituita dalla comunità delle popolazioni e comprende i territori delle province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.
Capoluogo e sede degli organi della Regione è la città dell'Aquila.
Il Consiglio e la Giunta regionali si riuniscono a L'Aquila o a Pescara.
La Regione ha un proprio gonfalone e un proprio stemma stabiliti con legge regionale.
Art. 3.
Obiettivi preminenti
La Regione opera per il pieno sviluppo della persona umana e per il progresso economico, civile e culturale della comunità abruzzese.
A tal fine agisce per il superamento degli squilibri sociali, settoriali e territoriali esistenti nel proprio interno e nei confronti delle grandi aree economiche della Repubblica.
In collegamento con le altre Regioni meridionali, l'Abruzzo assume iniziative concrete per il rinnovamento e la valorizzazione del Mezzogiorno d'Italia.
Art. 4.
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
La Regione concorre alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico e ne promuove la piena valorizzazione, riconoscendo questi valori fra i beni essenziali dell'Abruzzo.
Art. 5.
Tutela della salute
La Regione concorre a garantire, nel quadro del sistema di sicurezza sociale, la tutela della salute del cittadino; ravvisa nel servizio sanitario nazionale, articolato a livello regionale, con finalità preventive, curative e riabilitative, un tipo di intervento fondamentale di tale sistema e istituisce le unità sanitarie locali; predispone strumenti di intervento e di controllo nei luoghi di lavoro e negli aggregati abitativi a fini igienici, profilattici e antinfortunistici; elabora e attua la programmazione ospedaliera nell'ambito di una politica regionale di piano, disciplinando e controllando l'attività delle case di cura private; promuove la gestione democratica degli organismi di base; cura l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riguardo ai minorati, inabili e invalidi.
Art. 6.
Finalità sociali della proprietà
La Regione concorre ad assicurare, mediante adeguate misure, la funzione sociale della proprietà.
Considera la proprietà diretta coltivatrice, singola o associata, elemento fondamentale per lo sviluppo abruzzese; adotta e realizza programmi di riforma agraria anche attuando il disposto degli articoli 42 e 44 della Costituzione.
Art. 7.
Finalità socio-economiche
La Regione, nell'ambito dei servizi e delle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire la assunzione da parte di comunità di lavoratori o di enti pubblici della gestione di imprese.
Promuove inoltre adeguate politiche di intervento per lo sviluppo economico nei settori agricolo, montano e forestale e per l'elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori della terra e delle comunità montane, anche mediante la redistribuzione del reddito e la riqualificazione professionale.
La Regione favorisce l'esercizio professionale nella agricoltura, promuove e realizza interventi di mercato in collaborazione con i produttori e le loro cooperative, con le organizzazioni dei lavoratori, con gli enti locali e interviene con adeguate misure per l'incremento della attività di trasformazione.
Art. 8.
Programmazione
la Regione è soggetto primario della programmazione regionale e partecipa alla formazione di quella nazionale con proprie iniziative, indicazioni e dati.
La Regione, d'intesa con lo Stato, cura, nel proprio ambito, l'attuazione della programmazione nazionale.
Art. 9.
Politica di piano
La Regione adotta, come metodo della propria azione, la politica di piano e delle riforme strutturali.
La Regione assicura il preminente concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti e autonomi e di altre organizzazioni sociali ed economiche al processo di formazione, attuazione e verifica del programma e dei piani.
La Regione cura la realizzazione del programma di sviluppo provvedendo, con legge regionale, alla attuazione dei piani relativi, al fine di: determinare l'assetto del territorio, assicurandone, nel rispetto delle caratteristiche naturali, la piena valorizzazione per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 3 del presente Statuto, anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento; pianificare il territorio urbanizzato e non urbanizzato e controllare, ai fini dell'utilità pubblica, l'uso del suolo e del sottosuolo attraverso la definizione, l'elaborazione e l'attuazione della pianificazione urbanistica.
La Regione inoltre, concorre a: realizzare la piena occupazione dei lavoratori, lo sviluppo in senso democratico di tutti i settori dell'economia regionale, tra cui preminenti quelli dell'agricoltura, dell'artigianato, delle attività industriali, commerciali, turistiche e della pesca; mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati e promuovere idonei servizi per le necessità dei familiari residenti; assicurare i servizi sociali per tutti i cittadini con particolare riguardo a quelli della casa, della salute, della sicurezza e assistenza sociale, dei trasporti e delle attrezzature per l'infanzia; attuare il diritto all'istruzione, all'assistenza sanitaria ospedaliera; potenziare le attività dei musei e delle biblioteche, le istituzioni di storia, di arte, di archeologia e speleologia, di teatro e delle tradizioni; adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'organicità degli interventi pubblici nella Regione.
La Regione, infine, riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica, nel tempo libero, momenti essenziali e autonomi della formazione e esplicazione della persona umana, promuovendo la realizzazione di strutture e servizi idonei.
Art. 10.
Decentramento
La Regione assume e attua il decentramento per la efficiente funzionalità dei propri servizi amministrativi e per la democratica partecipazione degli enti locali.
Esercita normalmente le sue funzioni attraverso la delega alle Province, ai Comuni, ai consorzi di Comuni e agli altri enti locali o valendosi dei loro uffici.
La delega di funzioni è diretta a tutti gli enti di uguale livello istituzionale ed è conferita con legge che fissa le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate.
La delega è disposta per materie determinate e può essere revocata, sentiti gli enti interessati, con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati, per gravi, reiterate e comprovate violazioni delle norme connesse alla delega stessa.
Le spese per l'attività amministrativa regionale delegata sono a carico della Regione.
Art. 11.
Istituzioni di enti e aziende
La Regione può istituire e regolamentare enti e aziende dotati di autonomia funzionale e organizzativa, determinandone gli indirizzi e le scelte generali e esercitando il relativo controllo su di essi.
Art. 12.
Società finanziaria
La Regione, per lo sviluppo economico e sociale e per il finanziamento degli enti e aziende di cui all'articolo 11, istituisce con legge, nell'ambito delle norme dello Stato, una Società finanziaria regionale a totale capitale pubblico, nella quale la Regione si assicura la partecipazione maggioritaria.
La Regione si adopera, altresì, per la costituzione di un Istituto regionale di credito a medio e lungo termine.
Art. 13.
Comprensori
La Regione, d'intesa con le Province e i Comuni interessati, costituisce i comprensori su criteri di omogeneità geografica, economico-sociale e culturale; provvede alla loro eventuale variazione e determina i modi di formazione e funzionamento degli organismi comprensoriali.
Art. 14.
Forme associative e di autogestione
La Regione promuove e sostiene libere forme associative e di autogestione da parte delle categorie interessate e la cooperazione avente carattere di democraticità e di mutualità.
Art. 15.
Istituto di ricerche e di studi
La Regione istituisce un Istituto di ricerche e di studi, definendone, con legge regionale, la composizione, i compiti, l'organizzazione, i modi di partecipazione e gli strumenti di pubblicità.
Titolo II
Ordinamento della Regione - Il Consiglio regionale
Sezione I
Organizzazione
Art. 16.
Il Consiglio regionale
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi; delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo Statuto o la legge stabiliscano la generica attribuzione alla Regione.
Art. 17.
Elezione
Il Consiglio regionale è eletto secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato.
I Consiglieri assumono le funzioni all'atto della proclamazione.
Art. 18.
Prima convocazione
Il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti.
Gli avvisi della prima convocazione sono inviati dal Presidente del Consiglio regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta; ove questi non vi provveda, si procede a norma dell'articolo 21.
Art. 19.
Elezione dell'Ufficio di Presidenza
Nella prima seduta, costituito il seggio provvisorio con il Consigliere più anziano di età quale Presidente e i due Consiglieri più giovani quali Segretari, il Consiglio elegge, nel proprio seno, a scrutinio segreto, il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.
La elezione del Presidente del Consiglio ha luogo, per scrutinio segreto, con la maggioranza di due terzi dell'Assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Il Presidente del Consiglio dura in carica per l'intera legislatura ed è revocabile con la stessa maggioranza con cui è stato eletto.
All'elezione dei due Vice Presidenti e dei due Segretari si procede con due votazioni separate. Ciascun Consigliere vota un solo nome. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
Alla convalida delle elezioni dei Consiglieri regionali provvede, a norma del proprio Regolamento interno, il Consiglio regionale su relazione dell'Ufficio di Presidenza che, a tal fine, assume la qualifica di Giunta delle elezioni.
L'Ufficio di Presidenza resta in carica fino alla convocazione del nuovo Consiglio.
Art. 20.
Il Consigliere regionale
Il Consigliere regionale rappresenta la Regione senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere né perseguito per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 21.
Convocazione
Il Consiglio è convocato dal Presidente, che formula il relativo ordine del giorno sentito l'Ufficio di Presidenza.
L'ordine del giorno è pubblicato secondo le modalità del Regolamento e comunicato ad ogni Consigliere di regola almeno cinque giorni prima, eccettuati i casi di urgenza.
Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente ogni quadrimestre e può essere, altresì, convocato su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei Consiglieri; la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
Il Regolamento disciplina le modalità di convocazione del Consiglio da parte dei richiedenti nel caso in cui il Presidente non vi provveda.
Art. 22.
Regolamento interno
Le norme relative al funzionamento del Consiglio regionale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.
La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.
Art. 23.
Sedute consiliari
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne nei casi previsti dal Regolamento.
Art. 24.
Validità delle deliberazioni
Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati e a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali sia prevista una maggioranza qualificata.
Art. 25.
Gruppi consiliari
I Consiglieri si costituiscono in Gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o più componenti.
Art. 26.
Commissioni consiliari
Il Consiglio istituisce Commissioni consiliari permanenti e speciali, assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i Gruppi in esso presenti, mediante l'adozione del voto plurimo.
Alle Commissioni permanenti sono sottoposte, per l'esame preliminare, le proposte di legge e di deliberazione di competenza del Consiglio, nonché, per il parere preventivo, i provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto.
La Commissione bilancio e affari generali, in particolare, vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa e sulla contabilità generale della Regione.
Art. 27.
Commissione d'inchiesta
Il Consiglio regionale può disporre inchieste in materie di competenza della Regione.
Istituisce, in ogni caso, nel proprio ambito, una Commissione di inchiesta allorché un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza.
E` fatto obbligo a tutti gli uffici della Regione nonché agli enti e agli istituti da essa dipendenti, di fornire alla Commissione di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti senza vincolo di segreto di ufficio.
Art. 28.
Commissione consiliare di vigilanza
Il Consiglio istituisce una Commissione consiliare permanente alla quale è attribuita la funzione di vigilanza, riferendone periodicamente al Consiglio, sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sulla attuazione del programma e dei piani regionali, nonché degli enti e delle aziende dipendenti e sull'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 29.
Ufficio legislativo
La Regione istituisce un ufficio legislativo disciplinato da apposito regolamento.
Art. 30.
Rappresentanza in giudizio
La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Regione, salvo nelle ipotesi di controversie con lo Stato, sono di norma richiesti all'Avvocatura dello Stato.
Sezione II
Attribuzioni
Art. 31.
Poteri del Consiglio
Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione.
Le funzioni di competenza del Consiglio di cui all'articolo 16 sono esercitate esclusivamente dal Consiglio e non possono in alcun caso essere esercitate dalla Giunta in via d'urgenza o per delega.
Spetta inoltre al Consiglio approvare con legge: 1) il bilancio di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo, nonché l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi; 2) l'istituzione e l'applicazione dei tributi regionali; 3) il programma economico regionale e i piani di attuazione; 4) i piani di sviluppo economico globali e settoriali della Regione e dell'assetto territoriale della stessa; 5) il piano urbanistico regionale, anche in armonia del quale gli enti minori provvederanno successivamente a redigere i piani di attuazione; i programmi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa; l'ordinamento dei servizi pubblici di interesse della Regione e i relativi finanziamenti; 6) gli indirizzi concernenti le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, deliberandone la istituzione, l'ordinamento e la soppressione; 7) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali.
Il Consiglio, infine: 1) formula le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale; 2) formula proposte di legge alle Camere; 3) indirizza alle Camere e al Governo voti su questioni che interessino la Regione; 4) designa, a norma dell'articolo 83 della Costituzione, i tre delegati della Regione per la elezione del Presidente della Repubblica.
Art. 32.
Autonomia
Il Consiglio, nei limiti della previsione di bilancio, gode di propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile che esercita in conformità del proprio Regolamento.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assicura ai Gruppi consiliari, per l'espletamento delle loro funzioni, la disponibilità dei servizi e assegna ad essi contributi sullo stanziamento riservato per il funzionamento del Consiglio, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.
Art. 33.
Funzioni dell'Ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Presidenza tutela e garantisce le prerogative dei Consiglieri e i loro diritti, provvede all'insediamento delle Commissioni e ne coordina l'attività mediante i rapporti con i Gruppi consiliari e ne garantisce la possibilità di funzionamento; esercita le proprie funzioni a norma di Statuto e di Regolamento.
Art. 34.
Funzioni del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio
Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori assicurando l'osservanza del Regolamento.
Per predisporre il calendario dell'attività del Consiglio e delle Commissioni, il Presidente, unitamente all'Ufficio di Presidenza, convoca la conferenza dei capi Gruppo, dandone comunicazione alla Giunta la quale può farvi assistere un suo componente.
I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Adempiono, inoltre, a quelle funzioni che vengono loro delegate dal Presidente.
Art. 35.
Consiglieri Segretari
I Consiglieri Segretari sovraintendono alla redazione del processo verbale e a tutte le altre funzioni previste dal Regolamento.
Art. 36.
Poteri del Consigliere
Il Consigliere ha diritto di iniziativa legislativa, di interrogazione, d'interpellanza e di mozione.
L'esercizio di questi diritti è disciplinato dal Regolamento interno.
Il Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti e aziende da essa dipendenti notizie e informazioni utili per l'espletamento del suo mandato.
Art. 37.
Indennità
La legge regionale stabilisce l'entità e i titoli delle indennità ai Consiglieri regionali in relazione alle loro funzioni e attività.
Titolo III
La Giunta regionale
Sezione I
Organizzazione
Art. 38.
Composizione della Giunta
La Giunta è costituita dal Presidente e da dieci componenti.
Art. 39.
Elezione
La Giunta e il suo Presidente sono eletti dal Consiglio regionale nel proprio seno.
L'elezione del Presidente della Giunta e dei componenti è preceduta: dalla presentazione di proposte politico-programmatiche; da un dibattito politico; dalla votazione, a scrutinio palese, dei documenti proposti.
Il Consiglio, con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti, procede alla elezione, a scrutinio segreto, del Presidente della Giunta e, con votazione separata, sempre a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti.
Qualora non si raggiunga la presenza dei due terzi dei Consiglieri assegnati o non si consegua la maggioranza assoluta dei voti, l'elezione viene rinviata alla seduta successiva, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede, sempre a scrutinio segreto, alla votazione di cui sopra, purché sia presente la metà più uno dei Consiglieri assegnati.
Qualora anche in tale ulteriore votazione non si raggiunga per tutti i nominativi la maggioranza assoluta dei voti, si procede a votazione di ballottaggio sui nominativi di coloro che non abbiano raggiunto detta maggioranza.
Vengono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero dei voti.
Art. 40.
Dimissioni
Le dimissioni del Presidente e della Giunta o di singoli componenti di questa sono indirizzate al Consiglio o presentate al Presidente del Consiglio.
Art. 41.
Revoca
Il Presidente della Giunta, la Giunta e i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata di un quarto dei Consiglieri eletti, con votazione per appello nominale.
Ogni proposta di revoca deve essere discussa non prima di dieci e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.
Art. 42.
Permanenza in carica per gli affari correnti
La Giunta e il suo Presidente, in caso di dimissioni o di revoca ovvero nel caso di rinnovazione del Consiglio, rimangono in carica, per gli affari correnti, fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Art. 43.
Effetto delle dimissioni
Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta o dai singoli componenti hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto, secondo le norme del Regolamento.
Art. 44.
Sospensione
Il Presidente e i componenti della Giunta rimangono sospesi dalle cariche, conservando le funzioni di Consiglieri, dalla data della notificazione della sentenza di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a comparire all'udienza, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti punibili con pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ad un anno, fatta eccezione per i reati di opinioni.
Essi rimangono, altresì, sospesi quando contro di loro sia emesso mandato o ordine di cattura.
La sospensione dura fino all'esito del giudizio penale e cessa immediatamente nel caso di assoluzione, pronunciata con qualsiasi formula, in ogni grado di giudizio.
Le norme del presente articolo si applicano anche nei confronti dei componenti l'Ufficio di Presidenza.
Sezione II
Attribuzioni
Art. 45.
Organizzazione della Giunta
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione e esercita collegialmente le proprie funzioni.
I componenti la Giunta sono preposti ai servizi regionali per settori omogenei sulla base di determinazioni collegiali.
La Giunta si organizza in dipartimenti aventi sede con i propri uffici: a L'Aquila con tre componenti per gli affari generali e l'organizzazione regionale; a Pescara, con sette componenti, per gli affari economici e settoriali.
Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato al Consiglio regionale.
Art. 46.
Poteri della Giunta
Alla Giunta, che delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti, spetta a norma delle leggi e dei regolamenti: 1) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regionale; 2) predisporre e presentare il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 3) amministrare il demanio e il patrimonio della Regione; 4) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, sempreché essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento; 5) deliberare sui progetti dei lavori, nei limiti dei piani generali, per l'esecuzione di opere pubbliche e sull'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione, quando non trattasi di compiti delegati dalla Regione ad enti minori; 6) sovraintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali; 7) deliberare i contratti della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali; 8) deliberare in materia di liti, attive o passive, rinunce e transazioni, sentita, salvo i casi di urgenza, la competente Commissione; 9) esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali; 10) deliberare il regolamento per l'esercizio della propria attività.
Art. 47.
Funzioni del Presidente
Il Presidente della Giunta: a) rappresenta la Regione; b) indìce il referendum, promulga le leggi e i regolamenti regionali approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e provvede alla relativa pubblicazione; c) convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno; d) sovraintende agli uffici e servizi regionali; e) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; f) presenta al Consiglio il bilancio e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta; g) stipula i contratti; h) provvede, con propria ordinanza, alla tutela in via amministrativa del demanio e del patrimonio della Regione.
Art. 48.
Vice Presidente della Giunta
La Giunta provvede alla designazione del Vice Presidente con il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Attività legislativa e regolamentare
Art. 49.
Iniziativa legislativa e regolamentare
L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene a ciascun Consigliere regionale e alla Giunta, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, ai singoli Consigli provinciali e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.
Tale iniziativa è esercitata mediante la presentazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei progetti redatti in articoli che possono essere illustrati secondo le modalità fissate dal Regolamento.
Art. 50.
Iniziativa amministrativa
L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere regionale, nonché - quando si tratta di provvedimenti di interesse generale della Regione - agli altri soggetti di cui al precedente articolo.
Art. 51.
Ordine dell'attività normativa
L'attività normativa, esplicata con leggi e regolamenti regionali, è legata, prioritariamente, alla coerente attuazione del programma e dei piani di sviluppo regionale.
Spetta al Regolamento del Consiglio regionale fissare le procedure per garantire l'ordine di precedenza dei progetti legislativi in funzione dell'esecuzione dei programmi e dei piani regionali.
Art. 52.
Copertura finanziaria
I progetti di legge che comunque comportino spese a carico del bilancio regionale, o minori entrate, devono indicare i mezzi per farvi fronte e devono essere preventivamente sottoposti all'esame della Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze finanziarie.
Titolo V
L'ordinamento amministrativo della regione
Sezione I
L'Amministrazione regionale
Art. 53.
Princìpi generali amministrativi
La Regione adotta i propri provvedimenti amministrativi uniformandosi a criteri di autonomia e di partecipazione democratica, di semplicità, pubblicità e massimo snellimento delle procedure.
La legge regionale prevede forme idonee a rendere effettiva la partecipazione dei cittadini e dei gruppi alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.
La legge regionale stabilisce i termini entro i quali gli uffici regionali sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati, disciplinando le conseguenze dell'inerzia amministrativa e le responsabilità dei titolari degli uffici.
I provvedimenti amministrativi devono essere motivati.
Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici. La legge regionale riconosce a tutti i cittadini la facoltà di ottenerne copia, secondo le modalità che essa stessa determina.
La legge regionale disciplina i contratti della Regione.
Art. 54.
Esecutività delle deliberazioni
Le deliberazioni degli organi regionali possono essere dichiarate immediatamente eseguibili per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione; in tal caso è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.
Art. 55.
Organizzazione degli uffici regionali
La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, nonché le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica.
L'ordinamento del personale regionale è regolato dai seguenti princìpi: a) dall'accesso all'Amministrazione mediante pubblico concorso, salvo i casi particolari stabiliti dalla legge dello Stato; b) da qualifiche funzionali alle quali, nei casi stabiliti dalla legge regionale, si accede mediante pubblico concorso; c) dallo stipendio onnicomprensivo che attua la chiarezza retributiva; d) dalla progressione esclusivamente economica nell'ambito della qualifica in base all'anzianità di servizio ed al merito, valutato con criteri obiettivi per qualità ed efficienza; e) dalla precisa determinazione, nel quadro della unità organizzativa, delle competenze e delle responsabilità proprie di ciascuna qualifica.
Sezione II
Controllo sugli enti locali
Art. 56.
Organo di controllo
Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da uno organo della Regione, che ha sede nel capoluogo, costituito secondo la legge dello Stato, con modalità e limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i princìpi contenuti nell'articolo 130 della Costituzione.
Tale organo esercita il controllo mediante l'istituzione di sezioni nei capoluoghi di provincia e in forma ulteriormente decentrata.
Titolo VI
Ordinamento finanziario della Region.
Sezione I
Beni ed entrate
Art. 57.
Demanio e patrimonio
La Regione, nei limiti delle norme costituzionali, ha autonomia finanziaria.
La legge regionale disciplina il demanio e il patrimonio della Regione in armonia con le leggi dello Stato.
Art. 58.
Tributi regionali
La Regione istituisce e disciplina, con legge, i tributi propri ad essa attribuiti a norma dell'articolo 119 della Costituzione.
Art. 59.
Prestiti e obbligazioni
Per provvedere a spese di investimento o per assumere partecipazioni finanziarie, aventi per oggetto materie proprie della Regione o ad essa delegate, la Regione ha facoltà di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni entro i limiti e con le autorizzazioni stabilite dalle leggi della Repubblica.
Le leggi regionali relative a tali prestiti e obbligazioni devono essere deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Sezione II
Bilancio e contabilità
Art. 60.
Contabilità regionale
La Regione, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di sua competenza, istituisce, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, propri servizi di esattoria e di tesoreria, avvalendosi anche di istituti bancari operanti nella Regione.
Art. 61.
Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di previsione, per il successivo esercizio, è presentato al Consiglio entro il 30 ottobre ed è approvato, con legge regionale, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione entro il 15 dicembre.
Al bilancio preventivo della Regione devono essere allegati i bilanci di previsione degli enti e delle aziende dipendenti.
L'esercizio provvisorio, quando vi si faccia ricorso, deve essere deliberato dal Consiglio, con legge, per un periodo non superiore ai tre mesi.
Art. 62.
Bilancio preventivo e conto consuntivo
Il bilancio preventivo della Regione, predisposto dalla Giunta, è accompagnato da una relazione sul rapporto tra previsione e attuazione del piano economico regionale e deve contenere anche un preventivo di cassa.
Il bilancio preventivo è esaminato congiuntamente con il conto consuntivo dell'esercizio antecedente.
Il conto consuntivo, corredato da una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, è presentato al Consiglio entro il 30 giugno.
Se il conto consuntivo chiude in disavanzo, la differenza passiva è iscritta nello stato di previsione dell'esercizio finanziario successivo.
La stessa procedura è seguita in caso di chiusura in avanzo.
Al termine di ogni trimestre la Giunta trasmette al Consiglio la situazione di cassa.
Art. 63.
Programmi pluriennali di spesa
I programmi pluriennali di spesa per singoli settori e progetti indicano soltanto l'ammontare massimo della spesa nell'ambito delle previsioni del piano economico regionale.
Le singole quote annuali di spesa sono stabilite dal bilancio.
Titolo VII
Partecipazione popolare
Sezione I
Art. 64.
Iniziative popolari
La Regione promuove tutte le iniziative intese ad assicurare una effettiva, costante e democratica partecipazione popolare alla politica regionale, che deve essere un modo concreto e reale di presenza.
Promuove, col metodo della più ampia consultazione democratica, indagini conoscitive sui problemi che caratterizzano la realtà sociale, economica e culturale della Regione.
Art. 65.
Informazione
La Regione riconosce il valore dell'informazione e assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica diffusione dei programmi, delle decisioni e degli atti amministrativi di sua competenza.
Art. 66.
Limiti dell'iniziativa popolare
Sono escluse dalla iniziativa popolare la materia tributaria e quelle relative al bilancio e alla programmazione.
Art. 67.
Petizioni
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
Art. 68.
Richieste di enti
I Comuni, le Province e gli altri enti pubblici, le organizzazioni sindacali e le associazioni democratiche aventi scopi di promozione sociale, possono rivolgere interrogazioni, chiedere provvedimenti e prospettare esigenze al Consiglio regionale, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Sezione II
Referendum
Art. 69.
Partecipazione al referendum
La Regione riconosce al referendum su leggi regionali il carattere di un fondamentale istituto democratico e ne favorisce lo svolgimento.
Partecipano al referendum tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.
Art. 70.
Referendum abrogativo. Legittimazione e modalità di svolgimento
Sono sottoposte a referendum popolare abrogativo, previo accertamento della ammissibilità da parte del Consiglio, le leggi regionali e i provvedimenti amministrativi quando lo richiedano quindicimila elettori, oppure più Consigli comunali che rappresentino complessivamente il quinto della popolazione abruzzese, oppure due Consigli provinciali.
La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum abrogativo.
Art. 71.
Limiti del referendum abrogativo
Il referendum abrogativo è improponibile per le norme del presente Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio e non può essere esercitato nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale.
Art. 72.
Procedimento del referendum abrogativo
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se ha riportato la maggioranza dei voti validi.
In caso di approvazione della proposta, la norma perde efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, sul Bollettino della Regione, dei risultati del referendum.
Nel caso, invece, che la proposta non abbia raggiunto l'una o l'altra delle maggioranze sopra prescritte, non può essere nuovamente formulata nel corso della stessa legislatura.
Art. 73.
Referendum consultivo. Legittimazione e modalità
E` ammesso referendum consultivo per materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale.
L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali nonché la fusione di due o più Comuni nel territorio regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, prima di essere decisi con legge regionale.
L'iniziativa del referendum consultivo è riservata ai Consigli provinciali e ai Consigli comunali della Regione.
La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum consultivo e le materie e i provvedimenti per i quali è ammesso.
Titolo VIII
Sezione I
Disposizioni finali
Art. 74.
Revisione dello Statuto
La revisione del presente Statuto avviene con il procedimento seguìto per la sua formazione.
Per la revisione degli articoli 2, 38 e 45 è richiesta la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
L'iniziativa compete agli stessi titolari del potere di iniziativa delle leggi regionali.
Una iniziativa in materia respinta dal Consiglio regionale non può essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla reiezione.
La decisione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
Art. 75.
Approvazione della proposta di revisione
La legge di revisione o di abrogazione dello Statuto è inviata al Governo entro cinque giorni dall'approvazione ed è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione da parte del Parlamento.
Disposizioni transitorie
Art. 76.
Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione e del testo integrale dello Statuto nella gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La legge di approvazione e il testo integrale dell Statuto sono pubblicati, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione.