L'istanza di fissazione d'udienza deve essere rinnovata dalle parti o dall'amministrazione dopo l'esecuzione dell'istruttoria.
Il Presidente, sempre che sia decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 22, fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso.
Nei casi di cui ai numeri precedenti se una delle parti ne faccia richiesta il presidente ordina che il ricorso si tratti in udienza pubblica.
Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.
Il decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che
Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti devono
presidente del tribunale amministrativo regionale che venga fissata l'udienza di trattazione.
udienza successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.
Se entro il termine per la fissazione dell'udienza la amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente
Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza la udienza di discussione ed al conseguente giudizio si applicano le norme procedurali di cui al
della sentenza di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a comparire all'udienza, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti