Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento.
Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.
Le Commissioni possono avvalersi della consultazione di cui all'articolo 8. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento interno.
I Consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Regolamento può prevedere, in casi particolari, eccezioni al principio della pubblicità.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
L'Assessore competente per materia deve comunque essere presente a tutte le sedute della Commissione.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Le sedute del Consiglio Regionale sono pubbliche eccettuati i casi previsti dal Regolamento interno.
L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente secondo le norme del Regolamento.
Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni, nelle sedute in cui non partecipano persone estranee al Consiglio, il segreto d'ufficio.
Sedute consiliari
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne nei casi previsti dal Regolamento.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Alle sedute delle commissioni riservate all'esame dei singoli stati di previsione e dei conti consuntivi partecipano i Ministri competenti per
Dell'ordine delle sedute
Delle sedute dell'assemblea, delle commissioni e del Parlamento a camere riunite
2. Alle sedute delle commissioni in sede legislativa deve partecipare un rappresentante del Governo.
2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.
4. Alle sedute delle commissioni riservate all'esame del bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si
Pubblicità delle sedute
Processo verbale delle sedute delle commissioni
1. Per la validità delle sedute delle commissioni in sede deliberante e redigente e delle sedute nelle quali le commissioni discutano e adottino
Numero legale per le sedute delle commissioni - Verificazione
Delle sedute comuni delle due Camere
Dell'ordine delle sedute, della polizia del Senato e delle tribune
Regolamento delle sedute comuni delle due Camere
1. I segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete; tengono nota dei
Partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute dell'assemblea e delle commissioni
3. I rappresentanti del Governo possono intervenire alle sedute delle commissioni per farvi comunicazioni.
Della convocazione del Senato, della organizzazione dei lavori e delle sedute dell'assemblea
3. Le sedute delle commissioni in sede referente e consultiva non sono pubbliche.
1. Nessuna persona estranea al Senato può introdursi od essere ammessa nell'aula durante le sedute.
1. Ogni senatore può partecipare alle sedute di commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto.
1. Le interpellanze sono di norma poste all'ordine del giorno delle sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni.
6. Delle sedute delle commissioni, per la parte relativa allo svolgimento delle interrogazioni, si redige e si pubblica il resoconto stenografico.