diritto tributario, derivano dall'introduzione di leggi retroattive. In particolare, sebbene l'ordinamento non precluda l'introduzione di leggi aventi
norme retroattive e se la forma di questa ultima è vietata dall'ordinamento italiano. Gli artt. 1 (incandidabilità originaria) e 3 (incandidabilità
retroattive e connesso pregiudizio ai valori del legittimo affidamento e della certezza delle situazioni giuridiche.
, modifiche e innovazioni (anche retroattive) - "a corrente alternata". Di base, l'incentivo rimane simile a quello immaginato, per la prima volta