La partecipazione popolare
Istituti della partecipazione popolare
Autonomia e partecipazione
Istituti della partecipazione popolare
Altri istituti della partecipazione popolare
Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili con le leggi dello Stato, alle società a partecipazione regionale.
La partecipazione si attua inoltre nelle forme e con i mezzi previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali.
Partecipazione popolare
La legge garantisce la partecipazione delle Provincie e dei Comuni alla formazione degli organi regionali comprensoriali o circondariali.
La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati e delle altre organizzazioni
Il Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni garantendo la partecipazione o la presenza di tutti i Gruppi
La legge istitutiva determina le modalità di partecipazione dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende
Partecipazione
Partecipazione alla programmazione
Partecipazione, iniziativa popolaree referendum
Partecipazione della Regione ad enti, aziende e società
La partecipazione deve tendere a precise finalità sociali nel quadro delle scelte programmatiche della Regione.
Commissione consultiva per la rappresentanza in enti e organismi a partecipazione regionale
La Regione riconosce la partecipazione dei cittadini agli indirizzi, alle scelte, alla verifica dell'attività dei pubblici poteri quale elemento
La partecipazione popolare si realizza nei modi previsti dal presente Statuto e dalle leggi regionali.
Partecipazione
Enti locali e partecipazione
Società a partecipazione regionale
Partecipazione, iniziativa e referendum
La Regione garantisce la partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione delle sue finalità.
Ai fini di informazione e di coordinamento, sono trasmessi al Consiglio anche i bilanci delle società a partecipazione regionale.
La Regione può istituire circondari, con la partecipazione dei Comuni e delle Province, a norma dell'articolo 133 della Costituzione.
Partecipazione popolare e referendum
La Regione può promuovere società finanziarie o parteciparvi. La legge regionale disciplina le modalità di partecipazione.
Garantisce la più ampia partecipazione dei cittadini, degli enti locali e delle associazioni all'esercizio della potestà legislativa e amministrativa
Partecipazione popolare
Partecipa con gli organi nazionali alla formulazione dei programmi degli enti a partecipazione statale nello ambito della programmazione nazionale
La Regione promuove la partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli enti interessati al procedimento di formazione dei provvedimenti
Partecipazione popolare
Ai fini di informazione e di coordinamento, sono trasmessi al Consiglio anche i bilanci delle società a partecipazione regionale.
Partecipazione popolare
Enti locali e partecipazione
Partecipazione dei proponenti
Partecipazione al referendum abrogativo
Autonomia, partecipazione e decentramento
La Regione riconosce tale partecipazione come elemento fondamentale e qualificante della propria autonomia.
La Regione esercita la propria autonomia realizzando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla attività politica, economica e sociale
La Regione assicura la partecipazione dei Comuni, delle Province e degli altri Enti locali alla programmazione economica e di assetto del territorio.
Partecipazione popolare
Partecipazione popolare
Partecipazione al referendum
Partecipazione popolare
Promuove indagini conoscitive ed incontri su particolari problemi, sollecitando la diretta partecipazione dei cittadini interessati.
Partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute dell'assemblea e delle commissioni
Partecipazione dei senatori a commissioni diverse da quelle di appartenenza - Vincolo del segreto