organizzazioni di categoria, nonché delle organizzazioni economico-sociale.
Gli enti locali, con deliberazione dei rispettivi Consigli, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria possono rivolgere
La Regione afferma che il concorso degli enti locali e l'apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, delle formazioni
Enti locali o promosse dalle organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori o da altre organizzazioni sociali di rilievo
La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati e delle altre organizzazioni
organizzazioni sociali.
La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa
I cittadini, i Consigli comunali e provinciali e le organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori possono rivolgere
La Regione consulta sulle principali questioni di rilievo generale gli Enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali, e promuove
consultazione degli Enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.
locali, dei sindacati, del movimento cooperativo, delle altre organizzazioni sociali e di tutti i cittadini il fondamento della partecipazione
cittadini e degli enti locali, e gli apporti autonomi dei sindacati, delle organizzazioni sociali, economiche e professionali. A tale scopo, la Regione
A tale fine, la Regione promuove studi e ricerche in materia economica, sociale e urbanistica, ai quali concorrono enti locali, organizzazioni
Le Province, i Comuni e gli altri enti locali e i direttivi regionali dei sindacati e delle organizzazioni sociali, economiche e professionali
I Consigli comunali e provinciali e le organizzazioni sociali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o
I Comuni, le Province ed altri enti locali, le organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonché gli enti
delegazione, o di frazione, nonché alle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi e ad altri enti e organizzazioni
ed alle organizzazioni regionali, sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonché agli enti, organizzazioni ed associazioni a
organizzazioni cooperative.
L'iniziativa delle leggi regionali, riconosciuta al popolo, alle organizzazioni, alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 37, si esercita
partecipazione degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della cooperazione e delle
Per l'esercizio delle loro funzioni possono svolgere indagini conoscitive, consultare enti, organizzazioni, associazioni e persone, nonché valersi
La Regione promuove interventi di mercato in collaborazione con gli enti pubblici, le organizzazioni dei lavoratori, dei produttori e della
consultazione degli enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.
collaborazione e partecipazione degli enti locali, degli enti pubblici, delle organizzazioni sindacali, economiche, sociali e culturali della Regione.
Il Regolamento determina le forme delle audizioni, da parte delle Commissioni consiliari, degli enti locali, organizzazioni sindacali dei lavoratori
preventivamente i progetti di legge e gli atti amministrativi di interesse generale agli enti locali, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e
La Regione riconosce nei partiti politici, nel concorso degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni e formazioni sociali e
concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di altre formazioni sociali.
locali, alle organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti e alle organizzazioni regionali confederali dei sindacati
competenza; - consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti e le organizzazioni
organizzazioni sociali, come fondamentali momenti della partecipazione democratica alla determinazione della politica regionale.
La Regione partecipa come soggetto autonomo in collaborazione con gli enti locali e con l'apporto delle organizzazioni sindacali, economiche, sociali
consiliari per la consultazione delle organizzazioni sindacali, delle altre forze sociali e delle categorie interessate.
I Partiti politici, gli Enti locali, i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali, le
Gli Enti locali, i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e tutte le organizzazioni
organizzazioni regionali confederali dei Sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, alle organizzazioni regionali giuridicamente riconosciute, alle
La Regione consulta gli Enti locali, i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e le
La Regione rispetta e favorisce l'autonomia delle organizzazioni sociali e le forme democratiche di associazionismo e di autogestione.
organi regionali, con i cittadini, con gli Enti locali, con i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le
I Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e le altre
enti locali o promosse dalle organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori o da altre organizzazioni sociali di rilievo
dipendenti e delle altre organizzazioni sociali.
La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione sulla attività politica, legislativa ed amministrativa
autonomi e dipendenti e delle altre organizzazioni sociali.
delle organizzazioni sociali o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.
La Regione assicura il preminente concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori
I Comuni, le Province e gli altri enti pubblici, le organizzazioni sindacali e le associazioni democratiche aventi scopi di promozione sociale
comprensoriali, le organizzazioni regionali confederali dei lavoratori e delle altre categorie produttive, le rappresentanze di emigrati e delle loro
La Regione riconosce il diritto delle organizzazioni sociali e dei cittadini all'informazione sull'attività regionale e predispone gli strumenti per