La Giunta è composta dal Presidente e dagli Assessori in numero non superiore a dodici.
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hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
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altresì mediante la presentazione di proposte da parte di un Consiglio provinciale o di Consigli comunali in numero non inferiore a cinque o anche in
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E` eletta la lista che ottiene il maggior numero di voti.
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Il Regolamento interno contiene norme circa la verifica del numero legale e il calcolo della maggioranza.
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Sono ammessi al ballottaggio, in numero doppio dei posti da ricoprire, i consiglieri che hanno riportato più voti.
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La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di assessori non inferiore a otto e non superiore a dodici.
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L'elezione della Giunta è immediatamente successiva a quella del Presidente. Con una prima votazione il Consiglio delibera il numero di assessori da
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Numero dei componenti la Giunta
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comunali in numero non inferiore a cinque o anche in numero di uno o più purché con popolazione complessiva di almeno 10.000 abitanti che deliberino la
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Il Regolamento interno contiene norme per l'accertamento del numero legale.
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ciascun Consigliere regionale; - ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque; - ai singoli Consigli provinciali; - agli elettori della Regione
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La Presidenza provvisoria è assunta dal Consigliere eletto col maggior numero di voti; i due Consiglieri più giovani svolgono funzioni di segretari.
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Nel caso di votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti.
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numero di voti.
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ciascuno Consigliere regionale; - ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque; - ai singoli Consigli provinciali; - agli elettori della Regione
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La legge regionale fissa il numero e l'ubicazione delle singole sezioni e l'ambito della loro competenza.
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Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti dei quali richiedere il comando.
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Il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali, sono stabiliti con legge della
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L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta, a ciascun consigliere, agli elettori della Regione in numero non inferiore a duemila, ai
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Il regolamento interno disciplina i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza nelle deliberazioni.
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E` proclamato Presidente il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti.
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Il Consiglio regionale si articola in Commissioni permanenti. Il regolamento interno ne stabilisce il numero, la competenza ed il funzionamento.
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Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali sono stabiliti con leggi della Repubblica.
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Ciascun Consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
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Quando la votazione avviene a scrutinio palese, non sono computati nel numero globale dei votanti coloro che dichiarano di non partecipare alla
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La legge regionale fissa il numero e l'indicazione delle singole sezioni e l'ambito della loro competenza.
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; - alla Giunta regionale; - ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque; - a ciascun Consiglio provinciale; - agli elettori della Regione
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L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene a ciascun Consigliere regionale e alla Giunta, ai Consigli comunali in numero non
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Vengono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero dei voti.
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6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti
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3. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la
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Del numero legale e delle deliberazioni
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3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla
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2. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge, si intendono eletti i candidati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora
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1. Per verificare se l'assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.
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1. Per costituire un gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.
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membri della giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a
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la proporzione dei gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio
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Modalità per la verificazione del numero legale e del numero dei presenti. Effetti della mancanza del numero richiesto
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Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti
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3. Quando si debba procedere alla verificazione del numero legale o all'accertamento del numero dei presenti ai sensi dell'articolo 108, il
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6. All'accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell'articolo 107 si procede con le stesse modalità stabilite per la verificazione
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Numero legale per le sedute delle commissioni - Verificazione
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2. Si presume che l'assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima della indizione di una votazione per alzata di mano
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2. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, si applicano, per la verificazione del numero legale e per
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coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti
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3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la
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prima seduta. Qualora il loro numero sia inferiore a sette, il Presidente procede, mediante sorteggio, all'integrazione del collegio sino a
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rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, la Presidenza comunica ai gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto
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