ai due maggiori gruppi linguistici. La metà dei componenti la sezione è nominata dal consiglio provinciale di Bolzano. Si succedono quali presidenti
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primo comma del presente articolo, con tutti i termini ridotti alla metà.
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comma sono ridotti alla metà.
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La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti
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Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i
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Nel caso di dimissioni o di decadenza di uno o più Assessori fino alla metà dei componenti la Giunta, il Presidente della medesima ne propone la
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Il Presidente e la Giunta decadono altresì in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi causa di oltre la metà dei componenti la
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Il Consiglio procede alla elezione della nuova Giunta qualora essa si riduca a meno della metà dei propri membri.
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rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione di ballottaggio purché sia presente la metà più
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tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la
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La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero dei componenti la Giunta alla metà di quello iniziale, comporta di diritto la decadenza
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Se la Giunta si riduce a meno della metà dei propri membri, il Consiglio la rinnova per intero con le modalità di cui all'articolo 48.
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La Giunta decade anche quando si riduce, per dimissioni o cessazione dalla carica, a meno della metà dei componenti.
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Le Commissioni deliberano a maggioranza purché sia presente almeno la metà dei loro componenti.
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La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
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, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.
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La Giunta regionale delibera con l'intervento di oltre la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità dei voti
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La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
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La proposta di revoca del Presidente e della Giunta è presentata da almeno un quinto dei Consiglieri e approvata, per appello nominale, dalla metà
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In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente o di più della metà degli Assessori, la Giunta decade. Il Consiglio procede entro
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Le deliberazioni del Consiglio sono valide sempre che sia presente la metà più uno dei Consiglieri in carica. Tranne i casi in cui sia prevista dal
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essa trasferiti, sono determinati con legge regionale approvata dalla metà più uno del Consiglieri in carica.
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Il Consiglio procede alla elezione della nuova Giunta qualora essa si riduca alla metà dei propri membri.
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La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
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entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.
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sia presente la metà più uno dei Consiglieri assegnati.
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Alla Giunta, che delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti, spetta a norma delle
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Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente almeno la metà dei componenti.
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Se la Giunta si riduce almeno della metà dei propri membri, il Consiglio la rinnova per intero con le modalità di cui all'articolo 19.
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, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.
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2. Detto termine è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui la Camera abbia dichiarato l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni
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2. Nella discussione dei disegni di legge di conversione di decreti-legge tutti i termini sono ridotti alla metà.
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1. All'atto dell'annuncio in aula di un disegno di legge che sia sottoscritto da più della metà dei componenti di un gruppo parlamentare, il
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coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti
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terzi dei componenti da nominare, non computando le frazioni inferiori a metà dell'unità; quando si debbano nominare meno di tre componenti ciascun
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presentazione della richiesta stessa. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà.
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