: « Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, per le autorizzazioni in materia di finanza locale ».
Iniziativa legislativa
L' esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è regolato da legge regionale.
La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale
propria attività legislativa, regolamentare ed amministrativa a fini di ampio decentramento.
Attività legislativa
L'esercizio della potestà legislativa e regolamentare della Regione spetta al Consiglio regionale e non può essere delegato.
La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa
La funzione legislativa
La potestà legislativa e regolamentare spetta al Consiglio regionale.
Il Regolamento e la legge regionale disciplinano le modalità di esercizio del potere di iniziativa legislativa e regolamentare.
Potestà legislativa
L'esercizio della potestà legislativa e regolamentare non può essere delegato.
La potestà legislativa e regolamentare della Regione spetta al Consiglio regionale.
Attività legislativa
La legge regionale può dettare ulteriori modalità di esercizio della iniziativa legislativa popolare.
L'iniziativa legislativa viene esercitata da ciascun Consiglio provinciale e dai Consigli comunali che, singolarmente o in forma associata
L'iniziativa legislativa dei soggetti di cui all'articolo 46 non è ammessa per la revisione dello Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio, né
sindacati e di ogni altra formazione sociale, all'esercizio della funzione legislativa, regolamentare ed amministrativa di carattere generale della Regione.
Garantisce la più ampia partecipazione dei cittadini, degli enti locali e delle associazioni all'esercizio della potestà legislativa e amministrativa
Iniziativa legislativa
Potestà legislativa e regolamentare
Modalità dell'iniziativa legislativa
La Regione riconosce il diritto dei cittadini alla informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale.
Iniziativa legislativa
Potestà legislativa
Funzione legislativa
La funzione legislativa regionale è esercitata dal Consiglio regionale e non può essere delegata.
La Regione riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati alla informazione sulla attività politica, legislativa ed amministrativa regionale.
La Regione ha potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e di altre leggi costituzionali.
La Regione adotta la programmazione come metodo fondamentale nella sua attività legislativa, amministrativa e di controllo, nel quadro della
La Regione promuove le autonomie locali ed informa la propria attività legislativa, regolamentare ed amministrativa alle esigenze del più ampio
La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa, salvo quelle di interesse esclusivamente locale
L'esercizio della potestà legislativa e regolamentare della Regione spetta al Consiglio regionale e non può essere delegato.
La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione sulla attività politica, legislativa ed amministrativa
Iniziativa legislativa e regolamentare
Attività legislativa e regolamentare
Il Consigliere ha diritto di iniziativa legislativa, di interrogazione, d'interpellanza e di mozione.
La Regione riconosce nella partecipazione degli enti locali alla sua attività, anche legislativa e politico-amministrativa, un momento essenziale
La Regione riconosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa ed al controllo dei
Dell'esame nelle commissioni in sede legislativa
1. Le deliberazione dell'assemblea e delle commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per
2. Alle sedute delle commissioni in sede legislativa deve partecipare un rappresentante del Governo.
1. Per l'acquisizione dei pareri in sede legislativa si applicano le norme dell'articolo 73.
Il Presidente della Camera dà notizia all'assemblea dei progetti di legge approvati dalle commissioni in sede legislativa.
legislativa a norma del terzo comma dell'articolo 25.
1. La commissione in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del progetto secondo le
4. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa
3. Il parere del CNEL è pubblicato nel resoconto stenografico, se espresso per l'assemblea o per la commissione in sede legislativa, ed in allegato
3. Nel caso che la commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della commissione bilancio e programmazione o della