Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni
seguente articolo 17-bis: « La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi
Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e
Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.
La Regione consulta gli enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le formazioni sociali, le istituzioni culturali, le
La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e le
La Regione ne favorisce l'esperimento secondo le esigenze di funzionalità che le sono proprie.
La programmazione regionale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti
Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
Le modalità di utilizzazione degli uffici di enti locali sono stabilite di intesa con le amministrazioni interessate.
Le Commissioni presentano le loro conclusioni con una relazione di maggioranza e una o più relazioni di minoranza.
Le dimissioni o la decadenza del Presidente o della maggioranza degli Assessori comportano le dimissioni dell'intera Giunta.
Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento.
Il Consiglio formula le indicazioni, le proposte e i pareri mediante i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale.
Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti e aziende a partecipazione regionale, nonché le spese erogate dagli Enti locali
Le dimissioni e la cessazione di singoli membri della Giunta sono comunicate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni al Presidente del
Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte il primo firmatario, con le modalità stabilite dal Regolamento.
Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalità indicate dal Regolamento interno.
Le dimissioni del Presidente comportano le dimissioni della intera Giunta.
Le modalità di utilizzazione di tali uffici sono determinate d'intesa con le amministrazioni interessate.
La legge regionale disciplina lo stato giuridico, le funzioni, le responsabilità ed il trattamento economico del personale.
Le Commissioni possono avvalersi della consultazione di cui all'articolo 8. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
Esercita le potestà legislative e regolamentari e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
Le norme di revisione del presente Statuto sono adottate con le modalità previste dall'articolo 123, secondo comma, della Costituzione.
Le Commissioni, per le materie di loro competenza, esercitano le funzioni referenti, seguono l'attuazione delle deliberazioni consiliari e
Per l'iniziativa e il procedimento di modifica e di abrogazione si applicano le disposizioni dettate dallo Statuto per le leggi regionali.
Nell'ambito dell'autonomia finanziaria istituisce con legge i tributi propri, ne disciplina le procedure amministrative di ricorso e le relative
Il referendum è improponibile per le norme dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio.
I Comuni, le Province e gli altri enti locali possono chiedere informazioni alla Giunta sui provvedimenti che li interessano. Le interrogazioni sono
Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalità indicate dal Regolamento.
Le interrogazioni sono depositate presso la Presidenza del Consiglio che le trasmette alla Giunta.
La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative, per le materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione
Le norme relative al contenzioso tributario e alle sanzioni amministrative per le infrazioni sono stabilite con legge regionale.
Il Presidente della Giunta deve comunicare al Consiglio le attribuzioni dei componenti della Giunta e le successive modifiche.
Gli Enti locali, i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e tutte le organizzazioni
I Partiti politici, gli Enti locali, i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali, le
La Regione consulta gli Enti locali, i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e le
Le spese sostenute dai detti Enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.
Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalità indicate dal Regolamento.
Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento.
Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti e aziende a partecipazione regionale, nonché le spese erogate dagli enti locali
I Comuni, le Province e gli altri enti pubblici, le organizzazioni sindacali e le associazioni democratiche aventi scopi di promozione sociale
La legge regionale disciplina le modalità dell'esercizio del potere di richiesta di referendum nonché le ulteriori modalità di attuazione di
4. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
3. Le votazioni per scrutinio segreto sono escluse per le commissioni in sede referente o consultiva.
3. La giunta propone all'assemblea le modificazioni e le aggiunte al regolamento che la esperienza dimostri necessarie.
2. La pianta organica, le competenze, le attribuzioni degli uffici e tutte le norme regolatrici del personale del Senato sono stabilite da apposito
6. Le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede sono sempre effettuate a scrutinio segreto.
4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.
LE COSE E LE FORME CHE VEDI, E LE VOCI CHE SENTI, APPARTENGONO A UN MONDO BUIO E TERRIBILE, MA CHE CI È AMICO.