Vecchi e nuovi problemi in tema di successione di norme integratrici
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In tema della successione di norme integratrici della fattispecie penale ha dato luogo ad ampie discussioni. La Suprema Corte si è trovata nuovamente
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penali, che hanno un certo riflesso sulle fattispecie penali. Il problema è analogo alla successione di norme non penali integratrici di una norma
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. Ridefinito il concetto di "fatto" costituente reato, i giudici tornano sul rapporto tra norme extrapenali "integratrici" e "non integratrici", delimitando
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integratrici con conseguente parziale abolitio criminis.
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gennaio 2006, n. 5 e poi del d.lg. 12 settembre 2007, n. 169, non costituiscono norme integratrici delle fattispecie penali di bancarotta e non
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"integratrici" (c.d. modifiche mediate) provengono da tre sentenze delle Sezioni unite della Cassazione, pronunciate tra il 2007 e il 2009 (sentenze Magera
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Abolitio criminis e successione di norme "integratrici" nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
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integratrici del precetto penale, allora il loro eventuale giudizio di costituzionalità dovrà essere considerato "rilevante" - e di conseguenza dichiarato
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