Available for academic research purposes only
Codifica XML-TEI secondo le norme del progetto PRIN
PRIN 2012 - Accademia della Crusca
La modifica della definizione di "piccolo imprenditore": le Sezioni Unite ritengono ingiustificata l'applicazione dell'art. 2 c.p
La sentenza delle Sezioni Unite è diretta a risolvere il quesito se i fatti di bancarotta commessi prima dell'entrata in vigore del d.lg. n. 5 del 2006 e del successivo d.lg. n. 169 del 2007, che hanno modificato i requisiti perché l'imprenditore sia assoggettabile al fallimento, continuino ad essere previsti come reato, anche se in base alla nuova normativa l'imprenditore non potrebbe più essere dichiarato fallito. La soluzione proposta, secondo cui le modifiche dell'art. 1 l. fall. non incidono su un dato strutturale del paradigma della bancarotta (semplice o fraudolenta) ma sulle condizioni di fatto per la dichiarazione di fallimento, sicché non possono dirsi norme extrapenali che esercitano influenza sulla fattispecie penale, ai sensi dell'art. 2 c.p., non sembra essere condivisibile. Appare infatti preferibile, inserendo la sentenza dichiarativa di fallimento tra le condizioni obiettive di punibilità, affermare che le modifiche alla definizione legale di piccolo imprenditore abbiano comportato una successione di norme integratrici con conseguente parziale abolitio criminis.