Avvenuta l'elezione del Presidente, il Consiglio procede all'elezione della Giunta a maggioranza semplice, con votazione della lista ad esso
Elezione dell'Ufficio di Presidenza
Elezione del Presidente e della Giunta
Il Presidente e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
In caso di vacanza della Giunta, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni per la nuova elezione.
Il referendum è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Alla convalida della elezione dei consiglieri regionali provvede il Consiglio regionale, a norma del Regolamento.
Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Elezione della Giunta
Consiglio entro quindici giorni per l'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. In tale ipotesi, come anche nel caso di sospensione, le
Nella prima seduta e quale primo atto, il Consiglio procede alla elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di presidenza.
I Presidenti delle Commissioni sono eletti con le stesse modalità e procedure fissate per l'elezione del Presidente del Consiglio.
Il Consiglio procede alla elezione della nuova Giunta qualora essa si riduca a meno della metà dei propri membri.
Elezione del Presidente e della Giunta
La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
La convalida della elezione dei Consiglieri viene effettuata con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.
Fino all'elezione della nuova Giunta, la Giunta revocata, dimissionaria o decaduta cura esclusivamente gli affari correnti.
Il Consiglio è convocato entro quindici giorni dalla elezione dell'Ufficio di presidenza per eleggere la Giunta e il suo Presidente.
La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Il referendum è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
elezione, a scrutinio palese, del Presidente della Giunta e, con votazione separata, sempre a scrutinio palese, alla elezione dei singoli membri della
La elezione dell'Ufficio di Presidenza ha luogo a scrutinio segreto.
Il Consiglio è convocato entro venti giorni per la elezione del Presidente e della Giunta.
Convalida della elezione
Elezione della Giunta
Elezione dell'Ufficio di presidenza
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio regionale.
Elezione del Presidente e della Giunta
La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Dopo la scadenza del Consiglio
La elezione dell'Ufficio di presidenza ha luogo a scrutinio segreto.
Il Consiglio procede alla elezione della nuova Giunta qualora essa si riduca alla metà dei propri membri.
Elezione
Elezione
Elezione dell'Ufficio di Presidenza
Il Consiglio, con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti, procede alla elezione, a
Partecipano al referendum tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.
La elezione del Presidente del Consiglio ha luogo, per scrutinio segreto, con la maggioranza di due terzi dell'Assemblea.
elezione, per appello nominale, del Presidente della Giunta e, con votazione separata, sempre per appello nominale, alla elezione dei singoli componenti
La Giunta ed il suo Presidente rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Dopo la scadenza del Consiglio o
Il Consiglio è convocato entro venti giorni per l'elezione del Presidente e della Giunta.
Il Presidente del Consiglio convoca l'assemblea entro 15 giorni per l'elezione del nuovo Presidente.
1. Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, la Camera procede alla elezione del proprio Presidente.
1. Lo spoglio delle schede per la elezione del Presidente è compiuto in seduta pubblica dall'Ufficio provvisorio di presidenza.
Elezione del Presidente
Elezione dell'ufficio di presidenza delle commissioni
Elezione degli altri componenti della Presidenza
Spoglio delle schede per l'elezione dei componenti della Presidenza
2. Per la elezione del presidente si applicano le disposizioni dell'articolo 4.
1. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è fatto in seduta pubblica dall'Ufficio di presidenza provvisorio.