Poteri di consultazione delle Commissioni
Consultazione popolare
La consultazione
La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.
La Regione può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione su provvedimenti di loro interesse.
La Regione predispone altresì indagini conoscitive sulle materie di sua competenza anche a mezzo di organi e strumenti di consultazione e di ricerca.
consultazione di rappresentanti di enti locali, di sindacati dei lavoratori, di organizzazioni di categoria, di associazioni, di istituzioni scientifiche e
organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali, anche attraverso forme permanenti di partecipazione e di consultazione.
consultazione degli Enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.
della Giunta e della Giunta, convoca i Presidenti dei Gruppi consiliari per una consultazione in ordine all'elezione del nuovo Presidente e della nuova
proprio funzionamento, le Commissioni possono procedere alla consultazione diretta di enti locali, di cittadini, di organizzazioni sindacali, sociali
Le Commissioni possono avvalersi della consultazione di cui all'articolo 8. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
interesse generale, e, quando si configuri, di categorie sociali o di comunità, promuove forme di consultazione nei riguardi di enti locali e territoriali
consultazione, di studio e organizzative necessarie.
consultazione degli enti e associazioni nei quali si esprimono democraticamente gli interessi e le volontà delle popolazioni.
Ai fini della consultazione viene curata la diffusione di tale supplemento particolarmente ai Comuni, alle Province, ai consigli di quartiere, di
Un'apposita legge regionale, emanata previa consultazione degli enti destinatari della delega, stabilisce norme generali sulle modalità e i limiti
consultazione, mediante referendum, delle popolazioni interessate.
La legge stabilisce materie, strumenti e metodi di consultazione per garantire la partecipazione dei partiti politici, degli enti pubblici, dei
consultazione degli enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.
Nel corso delle indagini, oltre alla consultazione dei soggetti indicati nello Statuto, la Commissione può sentire singoli cittadini e può far
La delega di funzioni amministrative alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali è conferita, previa loro consultazione, con legge regionale per
La consultazione può essere indetta anche per le categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.
consiliari per la consultazione delle organizzazioni sindacali, delle altre forze sociali e delle categorie interessate.
Fuori delle ipotesi previste per la partecipazione popolare alla formazione delle leggi e dei regolamenti regionali può disporsi la consultazione di
consultazione degli enti locali, dei sindacati, dei lavoratori dipendenti ed autonomi, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.
Promuove, col metodo della più ampia consultazione democratica, indagini conoscitive sui problemi che caratterizzano la realtà sociale, economica e
comunali e previa consultazione mediante referendum delle popolazioni interessate.