seguente articolo 54-ter: « Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le
consigli comunali, provinciali e regionali.
Gli impiegati delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali sono destinati al tribunale amministrativo regionale in posizione di comando
Il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, è deliberato dal
Consiglio provinciale e dei Consigli comunali interessati.
L' iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai Consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli
oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali purché rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione.
I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio
, oppure tre Consigli provinciali, oppure cinquanta Consigli comunali, oppure cinque Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione
delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai consiglieri regionali, alla Giunta, agli elettori della Regione, ai Consigli comunali e provinciali
I cittadini, i Consigli comunali e provinciali e le organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori possono rivolgere
delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.
capoluogo di Provincia, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque.
Consigli provinciali e comunali e dei comprensori della Regione.
I Consigli comunali e provinciali e le organizzazioni sociali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o
delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai consiglieri regionali, alla Giunta, nonché agli elettori della Regione ed ai Consigli comunali e
L'iniziativa legislativa viene esercitata da ciascun Consiglio provinciale e dai Consigli comunali che, singolarmente o in forma associata
L'iniziativa delle leggi regionali appartiene agli elettori della Regione, ai consiglieri regionali, alla Giunta, ai Consigli comunali e provinciali
Circoscrizioni comunali
trentamila elettori della Regione o tre Consigli provinciali ovvero quindici Consigli comunali o almeno dieci Consigli comunali che rappresentino un decimo
elettori della Regione, a tre Consigli comunali, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio di valle o comunità montana e a ciascuno degli enti di
Con leggi regionali sono stabilite le modalità per lo esercizio del diritto d'iniziativa da parte dei cittadini, dei Consigli comunali e dei Consigli
L'istituzione di nuovi Comuni ed i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo attraverso legge regionale, previa
due Consigli provinciali oppure venti Consigli comunali oppure cinque Consigli comunali che rappresentano almeno un settimo della popolazione regionale.
Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono, in ogni caso
I Consigli comunali e provinciali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedono provvedimenti o prospettino esigenze.
ciascuno Consigliere regionale; - ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque; - ai singoli Consigli provinciali; - agli elettori della Regione
Le proposte di legge dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali sono sottoscritte dai Presidenti dei rispettivi organi deliberanti.
Nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, la Regione può istituire, con legge, sentiti i pareri del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali
Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, a ciascun Consiglio provinciale.
Delegazioni di cittadini o dei Consigli provinciali o dei Consigli comunali proponenti sono ascoltate dalla Commissione consiliare.
comunali ed agli elettori secondo le disposizioni del presente Statuto.
Il referendum abrogativo è indetto quando lo richiedano 50.000 elettori della Regione, due Consigli provinciali, uno o più Consigli comunali nelle
più Consigli comunali con una popolazione di almeno 20.000 elettori.
L'istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo con legge regionale sentite le
Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa da parte degli elettori e dei Consigli comunali e provinciali sono stabilite con
L'iniziativa delle leggi spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta, agli elettori della Regione, ai Consigli comunali in numero non inferiore a
dei Consigli comunali interessati.
I Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e le altre
L'iniziativa del referendum consultivo è riservata ai Consigli provinciali e ai Consigli comunali della Regione.
L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali nonché la fusione di due o più Comuni nel territorio
L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene a ciascun Consigliere regionale e alla Giunta, ai Consigli comunali in numero non
provvedimenti amministrativi quando lo richiedano quindicimila elettori, oppure più Consigli comunali che rappresentino complessivamente il quinto della
L'Istituzione di nuovi Comuni ed i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo con legge regionale, sentiti i consigli
Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa da parte degli elettori e dei Consigli comunali e provinciali sono stabilite da
comunali e provinciali interessati, la formazione di comprensori, con la diretta partecipazione degli stessi Comuni interessati.
comunale dei capoluoghi di Provincia a non meno di tre Consigli comunali, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.
nelle liste elettorali dei Comuni della Regione ovvero due Consigli provinciali o venti Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della