La traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.
Il Segretario generale della Regione è responsabile della pubblicazione del Bollettino Ufficiale.
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge
Il decreto viene pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a
legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Al testo della legge segue la formula:« La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
Al testo del regolamento segue la formula:« Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
Al testo del regolamento segue la formula: « Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E` fatto obbligo
Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E` fatto obbligo a chiunque
E` istituito presso il Consiglio l'ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione.
La legge regionale promulgata viene pubblicata dal Bollettino Ufficiale della Regione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione
segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale è obbligatoria per: - le leggi regionali promulgate; - i Regolamenti regionali promulgati; - tutti i
I progetti di legge e di regolamento vengono pubblicati in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione.
La legge di approvazione ed il testo integrale dello Statuto sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il
Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
La legge regionale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e alla
Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a chiunque
I regolamenti sono promulgati entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito per il controllo e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla promulgazione ed
del Regolamento segue la formula: « Il presente Regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a chiunque
) designa uno dei componenti la Giunta a sostituirlo in caso di impedimento, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione; g) esercita
pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Presidente della Giunta e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo
Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione non sostituisce la
Al testo della legge segue la formula:« La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti
La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla
Prima della presentazione al Consiglio, la Giunta provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione il bilancio di previsione.
Al testo segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti
Le leggi regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, salvo i
Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La legge di approvazione ed il testo integrale dello Statuto sono pubblicati altresì nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione
Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a chiunque spetti
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge
Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a
Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
La legge di approvazione e il testo integrale dell Statuto sono pubblicati, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di approvazione della proposta, la norma perde efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, sul Bollettino
Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque
La legge regionale è pubblicata nel bollettino Ufficiale non oltre dieci giorni dalla sua promulgazione ed entra in vigore al 15 giorno successivo
4. Dello svolgimento delle interrogazioni è dato conto nel Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari.
1. Alla pubblicità dei lavori delle giunte e delle commissioni si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle