sostanzialmente libero (come anteriormente previsto per valori sino a 200.000 euro), fermo restando l'obbligo di dotarsi di un regime di autoregolamentazione
anteriormente al 1° gennaio 1989. La Corte di cassazione ha tuttavia inizialmente manifestato un orientamento opposto; infatti, ha ritenuto che le
previo esaurimento, già delimitata, nei suoi aspetti sostanziali e processuali, nella prassi formatasi anteriormente alla riforma del sistema europeo
mutuo, la regola per cui «non sono dovuti interessi». Stante la molteplicità dei contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 1996, che a
criticità emersi anteriormente all'entrata in vigore del decreto e cercando di verificare se gli stessi siano affrontati e risolti.